IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  24,  comma  1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo  il  quale  la  retribuzione delle categorie di personale non
contrattualizzato  ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente in
ragione  degli  incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di
statistica,   conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie  di
pubblici  dipendenti  contrattualizzati  sulle  voci retributive, ivi
compresa  l'indennita'  integrativa speciale, utilizzate dal medesimo
Istituto   per   l'elaborazione   degli   indici  delle  retribuzioni
contrattuali;
  Visto  l'art.  24,  comma  2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo   il   quale   la  percentuale  dell'adeguamento  annuale  e'
determinata  entro  il  30 aprile  di  ciascun  anno  con decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la   funzione   pubblica   e   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Visto   il  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
27 giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  201 del
29 agosto   2000,  con  il  quale  e'  stata  determinata  la  misura
dell'adeguamento del trattamento economico dal 1o gennaio 2000;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in  data
30 marzo  2001,  n.  SP/383.2001,  con  la  quale  si comunica che la
variazione  media  degli  incrementi  retributivi realizzati nel 2000
rispetto al 1999 e' risultata pari a 2,60 per cento;
  Sulla  proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione eco-nomica;

                              Decreta:
  Gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi
e  continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori  universitari, del
personale  dirigente  della  Polizia  di  Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti,   dei   Corpi  di  polizia  civili  e  militari,  dei
colonnelli  e  generali delle Forze armate in godimento alla data del
1o gennaio  2000  sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio 2001, in
misura  percentuale  pari  a  2,60  per cento. Il relativo onere, che
costituisce  spesa  avente  natura  obbligatoria,  resta a carico dei
pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 28 maggio 2001

                                              p. Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                  Bassanini

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
    e della programmazione economica
                Solaroli

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 9, foglio n. 219